Trattamento pensionistico - Liquidazione provvisoria - Prova documentale - Acquisizione d'ufficio ex art. 437 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
Il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria "ex officio", con l’acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, sulla base di allegazione effettuata già nella memoria di primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare il carattere provvisorio della liquidazione del trattamento pensionistico ritenuto in parte indebito.
Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28439 del 05/11/2019 (Rv. 655607 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_421