Previdenza (assicurazioni sociali) - forme integrative e complementari di sicurezza sociale - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 6928 del 20/03/2018 (Rv. 647568 - 01)
Trattamenti pensionistici integrativi - Erogazione da parte di datori di lavoro privati - Divieto di cumulo ex art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 - Inapplicabilità - Conseguenze - Datore di lavoro sottoposto a Liquidazione coatta amministrativa.
Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensione integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, in quanto non corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ma da datori di lavoro privati. Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito, e, dall'altro, che nell'ipotesi in cui il credito sia stato ammesso allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro esso non è assistito da privilegio.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 6928 del 20/03/2018 (Rv. 647568 - 01)