Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019 (Rv. 654264 - 01)
Iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'ente creditore - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio promosso dal concessionario o instaurato nei suoi confronti, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'ente creditore, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore, dovendo, la chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019 (Rv. 654264 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207