Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - prevenzione infortuni - obblighi dei prestatori e dei datori di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3282 del 11/02/2020 (Rv. 65
Violazione dell'art_ 4 lett. c) del d.P.R. n. 547 del 1955 - Desunzione dalla verificazione dell'evento infortunistico - Inammissibilità - Prioritaria dimostrazione della relativa condotta omissiva - Necessità - Assolvimento dei predetti obblighi - Mezzi - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
La violazione dell'art_ 4, lett.c) del d.P.R. n. 547 del 1955 (che obbliga i datori di lavoro a "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione") non può essere desunta dalla mera verificazione dell'evento infortunistico, ma postula la prioritaria dimostrazione della relativa condotta omissiva. L'assolvimento degli obblighi imposti da tale norma non si traduce in una sorveglianza ininterrotta con costante presenza fisica, potendo efficacemente attuarsi anche attraverso una vigilanza generica, ma continua ed efficace, calibrata sulle caratteristiche dell'impresa e del tipo di lavorazioni, oltre che sul numero dei lavoratori ed sul grado di rischio, idonea a garantire che i dipendenti seguano le disposizioni di sicurezza e utilizzino gli strumenti di protezione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del datore per l'infortunio occorso al dipendente che, reso edotto e munito dei dispositivi di protezione, ometteva di agganciare la cintura di sicurezza, pur indossata, al cestello per le lavorazioni, eludendo la sorveglianza del preposto al controllo che lavorava a terra).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3282 del 11/02/2020 (Rv. 656773 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
PREVIDENZA
PREVENZIONE INFORTUNI
OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO