Contribuzione figurativa - Periodi di servizio presso Accademia navale - Periodo eccedente la durata della ferma di leva - Computabilità ai fini pensionistici - Esclusione - Fondamento.
Il periodo trascorso presso l'Accademia navale, valorizzabile ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa, non può essere superiore al periodo della durata della ferma di leva (nella specie pari a ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. n. 237 del 1964), perchè la "ratio" dell'art. 49 della l. n. 153 del 1969 è tesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano pregiudizio nella fruizione futura delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l'attività lavorativa, esigenza evidentemente non configurabile in caso cd. rafferma volontaria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7484 del 23/03/2020 (Rv. 657441 - 01)