Indennità di mobilità - Svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte del percettore - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è incompatibile con la percezione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223 del 1991, tranne nel caso in cui il lavoratore già svolgesse, nella costanza del lavoro subordinato, anche un lavoro autonomo con esso compatibile, e quest'ultimo abbia continuato a svolgere anche dopo il collocamento in mobilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il diritto a percepire l'indennità di mobilità, da parte di un lavoratore che, dopo l'iscrizione nelle relative liste, aveva continuato a svolgere l'attività di amministratore di s.p.a., già svolta in precedenza).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6943 del 11/03/2020 (Rv. 657515 - 01)