Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziaria - Provvedimento ispettivo di interdizione della gestante dal lavoro - Sufficienza - Esclusione.
Quando sia in contestazione la prestazione previdenziale, la domanda giudiziaria deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, alla cui carenza non può supplire, il provvedimento ispettivo di interdizione ex art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, che, avendo mera funzione di legittimazione dell'assenza dal lavoro, non può tenere luogo dell'istanza per la corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6642 del 09/03/2020 (Rv. 657189 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_443