Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - dell'infortunato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 02)
Concorso di colpa - Determinazione della somma spettante all'INAIL in via di rivalsa - Criteri.
In caso di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente le somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa e, quindi, verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo, esclusivamente nell'eventualità di esito negativo di tale accertamento, a ridurre l'ammontare spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che non superi quanto dovuto dal danneggiante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 02)