Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Cass. n. 12200/2020
Previdenza (Assicurazioni Sociali) - Assicurazione Per L'invalidità, Vecchiaia E Superstiti - Pensioni - In Genere Aumento di un quinto ex art. 3, comma 5, della l. n. 284 del 1977 - Estensione al personale civile dell'amministrazione penitenziaria - Esclusione - Fondamento.
Il beneficio dell'aumento di un quinto ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni previsto dall'art. 3, comma 5, della l. n. 284 del 1977 per il corpo di polizia penitenziaria non si estende al personale civile della suddetta amministrazione, sia perché la maggiorazione è conseguenza della percezione della "indennità per servizi d'istituto" spettante solo alle forze di polizia (mentre per il personale civile è prevista la diversa "indennità di servizio penitenziario"), sia perché nel pubblico impiego vige il principio generale secondo cui le norme che attribuiscono benefici in deroga alle regole ordinarie non si estendono ai soggetti che non ne sono destinatari.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 12200 del 22/06/2020 (Rv. 658100 - 02)