Contributi Assicurativi - Decimi di senseria - Cass. n. 11373/2020
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Decimi di senseria - Versamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 535 del 1996 - Ripetibilità - Esclusione - Domanda di condono previdenziale - Clausola di riserva di ripetizione - Validità ex art. 81, comma 9, della l. n. 448 del 1998 - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di condono previdenziale, l'art. 5 del d.l. n. 535 del 1996, conv. dalla l. n. 647 del 1996, che ha escluso i decimi di senseria dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, facendo tuttavia salvi i versamenti precedentemente eseguiti su tali emolumenti e dunque escludendone la ripetibilità, si applica sia nei confronti di chi aveva pagato i contributi regolarmente, sia di chi lo aveva fatto in misura ridotta in virtù di condono e con riserva di ripetizione, restando irrilevante che l'art. 81, comma 9, della l. n. 448 del 1998 abbia sancito la validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alla domanda di condono e abbia riconosciuto la possibilità di accertamento negativo in sede contenziosa del debito relativo, atteso che tale disposizione non preclude al legislatore di prevedere, in ipotesi particolari come quella in esame, espresse clausole di salvaguardia dei versamenti già eseguiti.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11373 del 12/06/2020 (Rv. 657970 - 01)