Fondi speciali di previdenza - Indennità giornaliera di disoccupazione - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10865 del 08/06/2020 (Rv. 657923 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualità e fondi previdenziali - fondi speciali di previdenza - Indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 del r.d.l. n. 636 del 1939 - Presupposti - Biennio minimo assicurativo - Computo - Modalità.
L'indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 19 del r.d.l. n. 636 del 1939, ha come presupposti il possesso di almeno due anni di assicurazione obbligatoria alla data di inizio della disoccupazione (requisito del minimo assicurativo), e di almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (requisito del minimo contributivo); in assenza di espressa previsione, per il computo del biennio minimo assicurativo va applicato il criterio generale previsto dall'art. 2963, comma 2, c.c., integrato con quello secondo cui i termini si computano secondo il calendario comune, "ex nominatione dierum", sicchè la scadenza si individua mediante il conteggio a ritroso fino all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello da cui il termine decorre.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 10865 del 08/06/2020 (Rv. 657923 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2963