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Infortunio "in itinere" – Cass. n. 18659/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere - Percorso normale luogo di lavoro-abitazione - Sufficienza - Fruizione di un permesso per motivi personali - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di infortunio "in itinere", la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali che, quale fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi, da cui si differenzia soltanto per il carattere occasionale ed eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità tipico degli altri, non recide il rapporto finalistico con l’attività lavorativa, né concretizza una ipotesi di rischio cd. elettivo.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18659 del 08/09/2020 (Rv. 658842 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087

CORTE

CASSAZIONE

18659

2020