Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro - infortunio in itinere - Percorso normale luogo di lavoro-abitazione - Sufficienza - Fruizione di un permesso per motivi personali - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di infortunio "in itinere", la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali che, quale fattispecie di sospensione dell'attività lavorativa ontologicamente non differente dalle pause o dai riposi, da cui si differenzia soltanto per il carattere occasionale ed eventuale, a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità tipico degli altri, non recide il rapporto finalistico con l’attività lavorativa, né concretizza una ipotesi di rischio cd. elettivo.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18659 del 08/09/2020 (Rv. 658842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087
CORTE
CASSAZIONE
18659
2020