Diritto alla pensione supplementare Cass. n 24137/2020
previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invali dita', vecchiaia e superstiti - pensioni - cumulabilita'- Diritto alla pensione supplementare ex art. 5 della l. n. 1338 del 1962 - Conseguibilità solo in capo ai pensionati da lavoro dipendente - Titolari di pensione presso la gestione separata - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1338 del 1962, hanno facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare, a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto di una prestazione di lavoro dipendente, e non anche i lavoratori autonomi; tale esclusione vale anche per i lavoratori autonomi che siano titolari di pensione (diretta o di reversibilità) presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, senza possibilità di estendere loro quanto stabilito dall'art. 1 del d.m. n. 282 del 1996, che disciplina il diverso caso dei titolari di un trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o autonomi, che siano anche iscritti alla gestione separata, e che avendo versato a quest'ultima contributi insufficienti a ottenere una pensione autonoma, hanno diritto alla pensione supplementare in base al citato art. 5, a carico tuttavia della gestione separata.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24137 del 30/10/2020 (Rv. 659282 - 01)