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Addetti alle sale gioco - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Cass. n. 24613/2020

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - Addetti alle sale gioco - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Sussistenza - Natura dell'attività svolta - Irrilevanza - Disciplina della cd. Gestione separata - Inapplicabilità.

Gli addetti alle sale gioco, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata dell'attività svolta, in forza del d.m. del 15 marzo 2005 sono soggetti all'obbligo di contribuzione presso l'ENPALS, che ha carattere di specialità, in ragione della peculiarità delle prestazioni lavorative e dell'assenza di continuità, rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti all'INPS; ad essi non è pertanto applicabile, neanche quanto alla misura della contribuzione, la disciplina della cd. Gestione separata di cui alla l. n. 335 del 1995, che va esclusa tutte le volte in cui vi è un obbligo di iscrizione ad altra cassa previdenziale suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 24613 del 04/11/2020 (Rv. 659442 - 01)

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