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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cass. 10375/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - Deduzione del convenuto circa la non riconducibilità dell'infortunio a causa o occasione di lavoro - Natura - Eccezione - Configurabilità - Esclusione - Mera difesa - Sussistenza - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova a carico dell'attore - Esclusione - Accertamento dei fatti costitutivi della domanda - Necessità. Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto.

Nel giudizio proposto contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento delle prestazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro, la negazione della causa o dell'occasione di lavoro da parte del convenuto senza deduzione di fatti o titoli diversi da quelli posti dall'attore a fondamento della domanda, integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c., rispettivamente per il primo grado e per l'appello, e non un'eccezione in senso sostanziale idonea ad invertire l'onere della prova, gravante sull'infortunato, dei fatti costitutivi della domanda, sicché in presenza della sopraindicata negazione, che vale come non ammissione dei fatti costitutivi della domanda, permane il potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza di questi ultimi.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10375 del 20/04/2021 (Rv. 661101 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_437