Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - Contributi gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine stabilito dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Ambito applicativo.
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01)