Prestazioni economiche in caso di inabilita' – Cass. n. 9372/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennita' e rendita - prestazioni economiche in caso di inabilita' - inabilita' permanente Capitalizzazione della rendita - Presupposto - Stabilizzazione dei postumi - Decorso di un decennio dalla costituzione della rendita - Conseguenze - Fattispecie.
La capitalizzazione della rendita da inabilità permanente di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 1124 del 1965 presuppone, in ossequio al principio della stabilizzazione dei postumi, il decorso di un decennio dalla data della relativa costituzione, sicché alla scadenza di tale periodo l'assicurato soggiace al potere-dovere dell'istituto debitore di liberarsi mediante la corresponsione della prestazione unica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la capitalizzazione della rendita, sul presupposto che il termine decennale decorresse non già dal giorno in cui era stato emesso il provvedimento costitutivo della stessa, bensì da quello, antecedente, dal quale era stata fissata la relativa decorrenza).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9372 del 08/04/2021 (Rv. 661052 - 01)