Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - pensioni – pagamento - Indebito previdenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Previsione concernente il termine annuale di ripetizione - Interpretazione.
In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l'INPS provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13918 del 20/05/2021 (Rv. 661297 - 01)