Sistema della integrazione salariale - Lavori socialmente utili – Cass. n. 11768/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - sistema della integrazione salariale - Lavori socialmente utili - Compenso integrativo a carico dell'utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Natura retributiva - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di trattamento economico dei lavoratori socialmente utili, cui è estranea "ex lege" la disciplina dell'impiego subordinato, l'importo integrativo corrisposto dall'utilizzatore ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, nei casi in cui l'impegno ecceda l'orario settimanale previsto dallo stesso decreto, non ha carattere retributivo, con la conseguenza che nella base di calcolo del suo ammontare, fissato dal legislatore e sottratto alla determinazione ad opera delle parti del rapporto, non si può tenere conto di emolumenti tipici della prestazione subordinata corrisposti annualmente, seppure in proporzione ai mesi lavorati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal calcolo del compenso integrativo, dovuto ad LSU occupati presso una Università siciliana, i ratei mensili di tredicesima mensilità e indennità di ateneo spettanti a dipendenti addetti ad analoghe mansioni).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11768 del 05/05/2021 (Rv. 661115 - 01)