Accreditamento di contributi – Cass. n. 18616/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - ricongiunzione dei periodi assicurativi - Accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Cumulo dei contributi - Disciplina della totalizzazione ex d.lgs. n. 42 del 2006 - Applicabilità - Condizioni e limiti.
In caso di accreditamento di contributi, a favore dello stesso lavoratore, presso diverse gestioni (nella specie, dei lavoratori dipendenti, dei commercianti e degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali), trovano applicazione, ai fini del diritto alla pensione e del calcolo della medesima, le norme sul cumulo dei contributi e la disciplina di computo per quote della pensione di cui all'art. 16 della l. n. 233 del 1990, non derogate o abrogate dall'art. 71 della l. n. 388 del 2000 e dalla relativa disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi (sostituita, successivamente, dal d.lgs. n. 42 del 2006). La liquidazione della pensione in regime di totalizzazione va effettuata in modo unitario, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2006, applicando il sistema contributivo, salvo il ricorrere delle ipotesi eccettuative di tale regola, che richiedono quali presupposti l'iscrizione del lavoratore prima del 1996 ed il raggiungimento, presso la gestione dei lavoratori dipendenti, dei requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione di vecchiaia.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18616 del 30/06/2021 (Rv. 661650 - 01)