Fissazione della misura del contributo obbligatorio in favore dell'ONAOSI – Cass. n. 17996/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - casse di mutualita' e fondi previdenziali - casse di previdenza - Contributi ONAOSI - Obbligo di versamento - Illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. e), della l. n. 306 del 1901, come sostituito dall'art. 52, comma 23, della l. n. 289 del 2002 - Conseguenze - Contributi versati nel periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 - Relativi giudizi - Estinzione ex art. 14, comma 9, del d.l. n. 158 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 189 del 2012 - Operatività - Proposizione del ricorso dopo l'entrata in vigore del d.l. - Irrilevanza.
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. e), della l. n. 306 del 1901 (come sostituito dall'art. 52, comma 23, della l. n. 289 del 2002), nella parte in cui demandava la fissazione della misura del contributo obbligatorio in favore dell'ONAOSI alla regolamentazione della stessa fondazione, l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 158 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 189 del 2012) ha disposto l'estinzione "ex lege" dei processi relativi alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei suddetti contributi per il periodo 2003¬2007, irrilevante essendo che detti processi siano stati introdotti dopo l'entrata in vigore della citata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17996 del 23/06/2021 (Rv. 661648 - 01)