Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Cass. n. 17606/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennita' In genere - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - volontario ("ad nutum") - preavviso – Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Preavviso non lavorato - Raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria ai fini del conseguimento dell'indennità ordinaria - Computabilità - Fondamento.
In caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17606 del 21/06/2021 (Rv. 661518 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118
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