Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato – Cass. n. 22183/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - versamento – Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Comunicazione di riconoscimento del debito - Necessità - Fondamento.
Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l'amministrazione debitrice - cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente - comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di "datio in solutum", avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22183 del 03/08/2021 (Rv. 662097 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1198