Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - Assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - Presupposti reddituali - Stato di bisogno effettivo - Necessità - Mancata riscossione dell'assegno divorzile - Irrilevanza - Ragioni.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021 (Rv. 662269 - 01)
Corte
Cassazione
24954
2021