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Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Cass. n. 23894/2021

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - causa violenta - Nozione - Fattispecie.

 

In tema di infortuni sul lavoro, l'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibili le censure avverso la sentenza di merito, perché finalizzate a sovvertire l'accertamento in fatto relativo all'attività svolta dal "de cuius" - soggetto di giovane età e in buone condizioni di salute e senza alcuna predisposizione morbosa - nel giorno del decesso e la sussistenza a suo carico di preesistenti patologie, in assenza di un esame autoptico che ne riconducesse la morte ad una causa di lavoro con sufficiente grado di certezza).

Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 23894 del 03/09/2021 (Rv. 662120 - 01)

 

Corte

Cassazione

23894

2021