Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi e fiscali ai fini IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Datore di lavoro pubblico - Fondamento - Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005.
I compensi professionali, dovuti all'avvocatura interna ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nei casi non regolati "ratione temporis" dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, in conformità all'art. 2115 c.c., spettano al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione INAIL e della imposta IRAP, che restano a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27315 del 07/10/2021 (Rv. 662367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2115
Corte
Cassazione
27315
2021