Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo - Benefici previdenziali e assistenziali - Domanda amministrativa - Atto recettizio - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa diretta a ottenere un determinato beneficio costituisce atto recettizio, in quanto determina nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere ed acquista, pertanto, efficacia nel momento in cui giunge a conoscenza dell'ente destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale in quanto il ricorso introduttivo era stato depositato in data anteriore a quella in cui la domanda amministrativa era pervenuta all'INPS).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41571 del 27/12/2021 (Rv. 663370 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_442, Cod_Proc_Civ_art_443, Cod_Civ_art_1334
Corte
Cassazione
41571
2021