Prestazioni rese in favore di società dilettantistiche – Cass. n. 41397/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - soggetti obbligati - in genere - Istruttori sportivi - Obblighi assicurativi - Prestazioni rese in favore di società dilettantistiche - Esonero contributivo - Condizioni.
In tema di assicurazione presso la gestione Enpals, ora Inps, sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo, secondo quanto precisato dal d.m. n. 17445 del 2005, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, gli impiegati, operai, istruttori ed addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, salvo che, ai sensi del primo comma, lett. m) dell'art. 67 T.U.I.R., abbiano reso prestazioni, compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 del medesimo testo unico, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica, offrendo prova che le prestazioni rese: 1) non sono state compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) sono state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovano fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovano corrispondenza nell'arte o professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 41397 del 23/12/2021 (Rv. 663368 - 01)