Riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi – Cass. n. 41274/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - figurativi - Riscatto degli anni di laurea - Termine per il versamento - Carattere essenziale - Ragioni - Violazione - Conseguenze - Rateizzazione - Irrilevanza.
In tema di riscatto degli anni del corso di laurea ai fini contributivi, pur in assenza di una specifica norma di legge, dalla funzionalità del sistema, che esige l'individuazione di un termine entro il quale l'operazione dev'essere conclusa, se ne ricava l'essenzialità del termine per il versamento della cd. riserva matematica, ex art. 1457 c.c.; ne consegue che il mancato versamento nei termini comporterà la decadenza e la necessità di una nuova domanda ai fini del riscatto, con conseguente ricalcolo della riserva, in relazione alla diversa situazione soggettiva del lavoratore e con applicazione di coefficienti diversi, né la decadenza è esclusa dal mancato rispetto dei termini per la rateizzazione del pagamento che, in quanto disposti in favore e non in danno del debitore, rivestono anch'essi caratteri di essenzialità.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 41274 del 22/12/2021 (Rv. 663367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1457