Collocamento dei lavoratori agricoli – Cass. n. 40780/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi unificati in agricoltura - servizio per i contributi - elenchi - Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza - Erronea indicazione del termine da parte dell'INPS - Rilevanza a soli fini risarcitori.
In tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento dell'INPS, che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 40780 del 20/12/2021 (Rv. 663375 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2969