Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Sentenza di annullamento parziale dell'avviso di addebito - Sopravvivenza per l'importo residuo - Esclusione - Fondamento.
In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 38236 del 03/12/2021 (Rv. 663092 - 01)
Corte
Cassazione
38236
2021