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Riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo – Cass. n. 183/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Omissioni contributive - Riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo - Termini decadenziali - Ottemperanza - Necessità - Procedura prevista dalla l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Opposizione in sede amministrativa - Mancata risposta dell'organo competente - Irrilevanza.

 

In tema di omissioni contributive, l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Ne consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 183 del 05/01/2022 (Rv. 663504 - 01)

 

Corte

Cassazione

183

2022