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Dipendenti impiegati all'estero in Paesi extracomunitari – Cass. n. 6294/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennità - di trasferta e missione - Dipendenti impiegati all'estero in Paesi extracomunitari - Imponibile contributivo - Determinazione - Indennità di trasferta - Inclusione - Condizioni.

 

In tema di contributi dovuti per i regimi assicurativi dei lavoratori operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, ai fini della individuazione della base imponibile contributiva, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta, e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i d.m. richiamati dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 314 del 1987, conv. dalla l. n. 398 del 1987, restando inapplicabile il comma 8 bis dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (poi divenuto 51 per effetto del d.lgs. n. 344 del 2003), che opera esclusivamente a fini fiscali; ne consegue che, ove l'indennità di trasferta corrisposta al lavoratore abbia natura retributiva, alla luce del suo carattere stabile e non contingente, va computata ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da applicare a fini contributivi.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6294 del 25/02/2022 (Rv. 664004 - 01)

 

Corte

Cassazione

6294

2022