Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti – Cass. n. 5984/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - pagamento - Indebito previdenziale - Irripetibilità - Condizioni - Fattispecie.
L'irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022 (Rv. 663999 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033