Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - contributi - ricongiunzione dei periodi assicurativi - Maturati in gestioni distinte - Facoltà dell'interessato - Esercizio non seguito dal tempestivo pagamento delle prime tre rate - Presunzione assoluta di rinuncia a tale facoltà - Configurabilità.
La norma dell'art. 5, commi 2 e 3, della l. n. 29 del 1979, che disciplina la facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, nel contemplare che, ove l'interessato che si sia avvalso di tale facoltà, non versi, in tutto od almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, l'ammontare dell'onere a suo carico entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al beneficio, si intende che egli abbia rinunciato alla facoltà medesima, configura un'ipotesi di presunzione assoluta, che non ammette prova contraria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3576 del 04/02/2022 (Rv. 663836 - 01)
Corte
Cassazione
3576
2022