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Parte soccombente non abbiente – Cass. n. 12454/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - spese giudiziali - Parte soccombente non abbiente - Art. 96, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di spese di lite nei giudizi di previdenza e assistenza, va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia in ragione di un argomento di carattere letterale, visto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del citato art. 96, sia di una interpretazione logico-sistematica che tenga conto della diversa "ratio" dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12454 del 19/04/2022 (Rv. 664516 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_152

 

Corte

Cassazione

12454

2022