Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro le malattie - prestazioni - assistenza economica - rivalsa - Incidente stradale - Azione di surrogazione dell'assicuratore sociale - Litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore - Sussistenza.
Qualora gli assicuratori sociali agiscano in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 23 della l. n. 990 del 1969 (oggi trasfuso nell'art 287, comma 4, c.ass.), nei confronti del proprietario del veicolo responsabile e della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso delle indennità erogate in favore della vittima di un incidente stradale, i suddetti convenuti assumono la qualità di litisconsorti necessari (come nell' analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14980 del 11/05/2022 (Rv. 664847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1916
Corte
Cassazione
14980
2022