Risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente – Cass. n. 14556/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - Prestazioni previdenziali - Rigetto della domanda del lavoratore - Responsabilità per erronea certificazione dei relativi presupposti - Esclusione del risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Possibilità - Condizioni - Fondamento.
Il risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente, nella convinzione - derivante da erronea certificazione dell'INAIL relativa alla sussistenza e alla durata della esposizione ad amianto - di aver maturato il diritto alla pensione di anzianità, può essere escluso in ragione del fatto colposo del danneggiato, purchè la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata, configurandosi l'impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria alla stregua di danno conseguenza, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14556 del 09/05/2022 (Rv. 664821 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Proc_Civ_art_167