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Individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali – Cass. n. 17107/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Retribuzione imponibile - Riferimento alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati su base nazionale - Inesistenza di contratti collettivi di settore - Riferimento a contratti collettivi di settori affini - Ammissibilità - Onere del datore di lavoro di dedurre l'esistenza di diverso contratto collettivo - Sussistenza - Fattispecie.

 

Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore; ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'individuare l'imponibile contributivo, aveva ritenuto applicabile non il c.c.n.l. del 2009 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali - sul presupposto che quest'ultimo, facendo riferimento alla "gestione integrata dei servizi urbani", non contemplasse il trattamento dei rifiuti non urbani -, ma il c.c.n.l. trasporto merci, benché fosse stato accertato lo svolgimento, da parte dell'impresa, di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria all'attività di smaltimento).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17107 del 26/05/2022 (Rv. 664857 - 01)

 

Corte

Cassazione

17107

2022