Danno da illegittima cancellazione dalle liste di collocamento obbligatorio – Cass. n. 27014/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - danni per omessa assicurazione - risarcimento - Danno da illegittima cancellazione dalle liste di collocamento obbligatorio - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illegittima cancellazione dalle liste di collocamento obbligatorio decorre dal momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, poiché è in tale momento che insorge il danno che segna il perfezionamento della fattispecie legale e la conseguente insorgenza del credito risarcitorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nel momento dell'erronea cancellazione del lavoratore dagli elenchi del collocamento obbligatorio, anziché in quello del manifestarsi della conseguenza pregiudizievole, rappresentata dal trattamento pensionistico deteriore a seguito del mancato accumulo del capitale contributivo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27014 del 14/09/2022 (Rv. 665766 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2043