Motivo di appello sulla sospensione – Cass. n. 32683/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Prescrizione - Motivo di appello sulla sospensione - Valutazione officiosa del termine di decorrenza della prescrizione - Necessità - Fondamento - Mancata proposizione di censure - Giudicato interno - Esclusione - Ragioni.
Qualora il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizione dei contributi (nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32683 del 07/11/2022 (Rv. 666218 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2941, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2946, Cod_Proc_Civ_art_342