Pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo – Cass. n. 36056/2022
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - assicurazione - in genere - Pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo - Modalità di calcolo della quota B della pensione - Limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile - Art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971 - Abrogazione tacita ad opera dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997 - Insussistenza - Fondamento.
In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l'INPS.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36056 del 09/12/2022 (Rv. 666198 - 01)