Dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo – Cass. n. 6346/2023
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - misura - in genere - Dipendente civile o militare - Diritto alla pensione - Mancanza di anzianità - Costituzione di posizione assicurativa ex art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 - Aumento ex art. 19 del citato decreto - Esclusione - Ragioni.
Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, se cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta - ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis” applicabile) - l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, né detta esclusione viola i principi dell'art. 3 Cost., posto che è rimesso all'apprezzamento discrezionale del legislatore l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio, quale trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6343 del 02/03/2023 (Rv. 666950 - 01)