Beneficiario assegno ordinario di invalidità – Cass. n. 7034/2023
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - in genere - Beneficiario assegno ordinario di invalidità - Contribuzione successiva - Rilevanza - Supplemento di pensione - Domanda amministrativa - Necessità - Fondamento - Domanda di conferma dell'assegno - Insufficienza - Ragioni - Conseguenze della mancata istanza amministrativa.
In applicazione degli artt. 1, comma 9, l. n. 222 del 1984 e 71. n. 155 del 1981, il beneficiario di assegno ordinario di invalidità civile - per conseguire la concessione di un supplemento di pensione, relativamente alla contribuzione successiva alla decorrenza originaria dell'assegno - deve presentare una specifica domanda amministrativa all'ente previdenziale, in quanto i supplementi di pensione si configurano come prestazione diversa dal trattamento base di cui occorre verificare gli autonomi requisiti costitutivi; non è sufficiente a tale scopo, la mera richiesta di conferma dell'assegno di invalidità, che non consente alla amministrazione di ragguagliare gli elementi di valutazione della contribuzione successiva, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore trattamento dei supplementi di pensione. La mancanza di previa domanda amministrativa finalizzata ad ottenere i supplementi di pensione rende improponibile la domanda giudiziale per ottenere la valutazione della contribuzione successiva, stante la temporanea assenza di giurisdizione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7034 del 09/03/2023