Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere - Obbligo contributivo assolto dal datore di lavoro con l'INPS, anziché con l'INPGI - Scusabilità dell'errore ex art. 1189 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., e ciò in quanto l'operatività di detta norma presuppone un errore scusabile, della cui prova è onerato chi l'invoca, non configurabile nella specie, perché il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2941 del 01/02/2023 (Rv. 666815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1189
Corte
Cassazione
2941
2023