Contributi e prestazioni - indennità - indennità di mobilità ordinaria - Soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti attività di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 - Spettanza per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 - Esclusione - Ragioni.
L'indennità di mobilità ordinaria non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, nemmeno per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, atteso che tale normativa si è limitata ad intervenire sulla CIGS senza menzionare espressamente a vantaggio delle cooperative l'indennità di mobilità, peraltro destinata ad essere assorbita, a partire dal 2017, dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) quale esclusiva forma di tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16080 del 07/06/2023 (Rv. 667840 - 01)