Coadiutori familiari - Obbligo contributivo - Art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con l. n. 638 del 1983 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di obblighi contributivi, ai coadiutori familiari non si applica il particolare limite retributivo minimo previsto dall'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla l. n. 638 del 1983, in ragione del carattere derogatorio di detta norma che impone di circoscriverne l'applicazione ai soli casi dalla stessa indicati ovvero all'ipotesi di espresso richiamo del legislatore, non potendosi, viceversa, reputare operante in virtù del mero richiamo del limite minimo di cui all'art. 1 del d.l. n. 402 del 1981.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26178 del 08/09/2023 (Rv. 668629 - 01)