Previdenza (assicurazioni sociali) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26429 del 13/09/2023 (Rv. 668767 - 01)
Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - pensioni - Art. 1, commi 239 e 240, della l. n. 228 del 2012 - Interpretazione - Cumulo contributivo tra gestione lavoratori artigiani e commercianti e gestione lavoratori subordinati - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 1, commi 239 e 240, della l. n. 228 del 2012 va interpretato, alla luce sia della lettera che della "ratio" della previsione, nel senso che esso ha introdotto - per le prestazioni da erogarsi dal 1° gennaio 2013 - un nuovo sistema di cumulo contributivo tra gestione lavoratori artigiani e commercianti e gestione lavoratori subordinati, più ampio di quello contenuto nella precedente normativa, quale scelta di maggior favore nei confronti dei soggetti inabili al lavoro, tenuto altresì conto che, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo della pensione di inabilità, il legislatore ha sempre consentito il cumulo dei contributi versati nelle più diverse gestioni previdenziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'INPS a riliquidare la pensione di inabilità con i criteri e le modalità previsti dalla gestione lavoratori dipendenti, previo cumulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni a cui l'assicurato risultava essere stato iscritto).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26429 del 13/09/2023 (Rv. 668767 - 01)