Previdenza (assicurazioni sociali) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26910 del 20/09/2023 (Rv. 668842 - 01)
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - responsabilita' - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro - Rivalsa dell'ente assicuratore - Azioni dell'Inail nei confronti del solo datore di lavoro - Presupposto - Responsabilità solidale con gli altri - Litisconsorzio necessario fra tutti - Esclusione.
L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26910 del 20/09/2023 (Rv. 668842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107