Assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 389 del 05/01/2024 (Rv. 669656-01)
Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Anticipata corresponsione al fine di intraprendere attività autonoma - Rioccupazione del lavoratore quale dipendente nei successivi ventiquattro mesi - Conseguenze - Restituzione dell'indennità - Carattere temporaneo dell'occupazione - Irrilevanza.
L'anticipazione dell'indennità di mobilità - prevista dall'art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma - risponde alla ratio di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario destinato a far fronte alle spese iniziali di un'attività svolta in proprio dal lavoratore in mobilità, il quale - in caso di rioccupazione, ancorché temporanea, alle altrui dipendenze entro 24 mesi dall'erogazione - è tenuto alla restituzione delle somme percepite per intero, non soltanto in proporzione alla durata della rioccupazione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 389 del 05/01/2024 (Rv. 669656-01)